La procedura competitiva dell'Energy Release 2.0 (DL 181/2023, DM 268/2024 e 204/2025) ha messo a disposizione dell'industria energia rinnovabile a prezzo calmierato.
È però una misura riservata ai clienti finali energivori iscritti all'elenco CSEA: la PMI manifatturiera non iscritta all'elenco è stata esclusa per come è stata costruita la norma, e non sono mancate le osservazioni su una misura percepita come orientata ai grandi consumatori già strutturati.
Resta la domanda che conta per chi è escluso: esiste comunque una strada per ridurre in modo strutturale il costo dell'energia? Sì, e passa dal possedere impianti fotovoltaici. Dal 2026 c'è una novità, che rende ancora più semplice produrre lontano da dove si consuma.
Sono infatti molte le aziende che per i loro consumi non possono trovare soluzioni con impianti sul tetto dei propri stabilimenti e hanno considerato in questi anni diverse soluzioni per l'autoconsumo o PPA con produttori di energia indipendenti.
La soluzione esiste da tempo, la configurazione si chiama autoconsumo individuale a distanza (D.Lgs. 199/2021 e 210/2021; disciplina ARERA nel TIAD, deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022): un unico soggetto, stessa partita IVA, produce energia in un punto e la consuma in un altro.
Per un'impresa manifatturiera, ma non abbastanza grande da essere negli elenchi CSEA, significa sviluppare o acquisire un'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un progetto fotovoltaico, costruirlo e diventare così titolare sia del punto di produzione sia di quelli di prelievo.
Fatta questa scelta a monte, si aprono due piani decisionali, distinti e spesso piuttosto complessi: come collegare il sito produttivo con l'impianto di produzione, e se inseguire o no il vantaggio fiscale sull'impianto di produzione di energia.
Le tre configurazioni dell'autoconsumo a distanza
Sul piano della configurazione le strade sono tre.
La prima è una linea elettrica diretta: un cavo privato che collega impianto e utenza senza passare dalla rete pubblica, ammessa entro i 10 km tra i punti. Molto meno teorica di quanto sembri, perché molti progetti localizzati in aree idonee sorgono a ridosso di insediamenti produttivi, e un'impresa disposta a posare un cavidotto entro quella distanza trova spesso più di un progetto candidabile nel proprio intorno.
La seconda usa la rete di distribuzione, a condizione che produzione e consumo ricadano sotto la stessa cabina primaria: in questo caso l'energia condivisa accede alla tariffa premio prevista dal Decreto CACER (DM MASE 414/2023), riservata però agli impianti fino a 1 MW.
La terza strada è la novità del 2026, ed è quella che cambia il quadro.
Fino al 2025 l'autoconsumo a distanza sulla rete richiedeva che produzione e consumo ricadessero sotto la stessa cabina primaria, un raggio di pochi chilometri che rendeva raro trovare un progetto compatibile. La riforma del mercato elettrico (D.Lgs. 3/2026, recepimento della direttiva UE 2024/1711, in vigore dal 24 gennaio 2026) abbatte quel vincolo: oggi è sufficiente la stessa zona di mercato. In Italia le zone sono sette, e la sola zona Nord copre gran parte della domanda industriale del Paese: un'impresa può così acquisire un progetto anche lontano dallo stabilimento, purché ricada nella stessa zona.
Il vantaggio è lo scorporo in bolletta: la quota di energia autoconsumata a distanza non compare più come voce di costo in fattura, dove restano oneri di sistema, accise e IVA.
Il nuovo perimetro prevede nessun tetto di potenza per le PMI e fino a 6 MW per le grandi imprese. Le regole operative sono in fase di attuazione presso ARERA e il GSE, che dal marzo 2026 gestisce queste configurazioni attraverso un portale dedicato, mentre sullo sfondo lo stesso 2026 ha visto il recepimento della RED III (D.Lgs. 5/2026), altro riferimento da tenere presente.
Il piano fiscale: l'iperammortamento
Il secondo piano sul quale c'è confusione è fiscale e, a differenza del primo, non dipende dalla configurazione. Il nuovo iperammortamento (legge di bilancio 2026, L. 199/2025, art. 1, commi 427 e seguenti, in sostituzione di Transizione 4.0 e 5.0) agevola l'impianto come bene strumentale destinato all'autoproduzione per autoconsumo anche a distanza, quindi anche in zona di mercato, e in linea di principio si somma al vantaggio sull'energia. La maggiorazione del costo deducibile arriva al +180% fino a 2,5 milioni di euro, poi +100% fino a 10 milioni e +50% fino a 20, con effetto solo ai fini IRES/IRPEF, per gli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2028.
Il vantaggio ha una condizione: per il fotovoltaico sono ammessi soltanto i moduli di tipo B e C del registro ENEA (art. 12 del DL 181/2023), e all'inizio del 2026 l'offerta di moduli ammissibili era molto limitata, a un prezzo che erode parte del beneficio fiscale.
Un'opportunità per imprese e sviluppatori
Queste configurazioni sono un'importante opportunità sia per le PMI, sia per gli sviluppatori di progetti fotovoltaici, che possono trovare nelle imprese un acquirente per i progetti che non trovano compratori istituzionali: troppo piccoli, in zone di mercato a prezzi compressi, o per altre caratteristiche che non li rendono appetibili sul mercato.
Per gli sviluppatori che hanno progetti autorizzati, le strade non mancano: FER X, Energy Release, Comunità Energetiche, ciascuna con la propria logica e i propri tempi, possono essere la chiave che rende appetibile un progetto a un investitore finanziario. Quella di trovare un'impresa che vuole abbassare in modo strutturale i propri costi energetici può essere un approccio alternativo per valorizzare il progetto.
Per gli industriali servono analisi corrette, capire i profili di consumo e di produzione del fotovoltaico, optando eventualmente per l'accumulo nel sito di produzione, e trovare, tra quelle disponibili, la configurazione più adatta alle proprie esigenze.