Dal 1° giugno 2026 è aperta la seconda delle due finestre annuali entro cui i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono comunicare al GSE l'adesione a un sistema collettivo per la gestione dei moduli a fine vita. La finestra resta attiva fino al 31 luglio e la comunicazione avviene esclusivamente tramite l'applicativo SIAD, in Area Clienti del GSE.

Non si tratta di un nuovo provvedimento. Le due finestre annuali, fissate per le date 1° febbraio–31 marzo e 1° giugno–31 luglio, sono fissate a regime dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014 e dalle Istruzioni Operative del GSE, e si ripeteranno con la stessa cadenza anche nel 2027. Chi non comunica entro fine luglio avrà quindi nuove finestre l'anno prossimo.

Chi è interessato e le due opzioni

L'adempimento riguarda i Soggetti Responsabili degli impianti incentivati con uno dei cinque Conti Energia — dal primo (2005-2006) al quinto (2012) — a prescindere dalla potenza. Attiene ai soli moduli incentivati: non agli inverter o agli altri componenti dell'impianto, che seguono le regole ordinarie sui RAEE professionali a carico del produttore.

Per questi impianti la normativa prevede due modalità alternative di garanzia finanziaria, a copertura dei costi di ritiro, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei moduli a fine vita.

Trattenuta GSE
20 €
a modulo, trattenuti
sugli incentivi
Rimborso
a fine vita, previo
corretto smaltimento
Sistema collettivo
10 €
a modulo, nel trust
del consorzio
5 anni
rateizzazione
massima dell'esborso

Nel primo caso il GSE trattiene una quota di 20 €/modulo sugli incentivi: per gli impianti professionali (≥ 10 kW) in dieci rate annuali dall'undicesimo al ventesimo anno di incentivazione, per quelli domestici (< 10 kW) in un'unica soluzione al quindicesimo anno. È un deposito, non un costo: le somme sono restituite al termine della vita utile dell'impianto, a condizione che i moduli siano stati correttamente smaltiti e la documentazione trasmessa.

Nel secondo, l'adesione a un sistema collettivo comporta il versamento nel trust del consorzio di una garanzia di 10 €/modulo — la metà — rateizzabile fino a cinque anni. Comunicata l'adesione in una delle finestre, il GSE interrompe la trattenuta e restituisce quanto già prelevato: entro 180 giorni dalla chiusura della finestra per gli impianti professionali, nel corso dell'anno successivo per quelli domestici.

Perché non è un confronto tra due cifre

La lettura più diffusa riduce la scelta a un risparmio nominale: 20 contro 10 euro a modulo. Per chi gestisce un portafoglio, l'impostazione corretta è un'altra. Non si confrontano due costi, ma due garanzie con profili diversi.

Nel percorso GSE i 20 €/modulo sono trattenuti dagli incentivi e restituiti a fine vita; il costo effettivo dello smaltimento resta a carico del Soggetto Responsabile, che lo sostiene a parte. La trattenuta professionale, inoltre, non è lineare ma anticipata: su un impianto da cento moduli incide per circa 3,6 €/modulo nel primo anno e decresce fino a 0,4 €/modulo nel decimo. Nel percorso consorzio i 10 €/modulo finanziano direttamente lo smaltimento tramite il trust, con un esborso concentrabile su un massimo di cinque anni.

Le variabili che contano per un investitore sono quindi il capitale immobilizzato e il suo costo, il profilo temporale dell'esborso, chi esegue e chi paga lo smaltimento, e il rischio di controparte sulla garanzia. Il trust è per legge esterno al consorzio, non pignorabile e vincolato alla sola gestione dei RAEE; ma solidità, governance e struttura delle commissioni variano da un sistema collettivo all'altro.

Dove i sistemi collettivi competono

Il valore della garanzia non è una leva commerciale: i 10 €/modulo sono fissati dalla normativa e sono uniformi per tutti i sistemi collettivi riconosciuti. Anche le spese di funzionamento del trust hanno un tetto di legge, pari al 20% dell'importo garantito. È sotto quel tetto, e sul resto del servizio — logistica di ritiro, impianti di trattamento convenzionati, reportistica, affidabilità nel tempo — che i consorzi si differenziano.

L'adesione, peraltro, è libera, e la normativa tutela espressamente sia l'ingresso sia l'uscita da un consorzio verso un altro. Per il Soggetto Responsabile la scelta del sistema collettivo è dunque una valutazione di controparte e di servizio, non un confronto di prezzo.

Una scadenza ricorrente, una valutazione da anticipare

Per un proprietario con impianti in Conto Energia in avvicinamento all'undicesimo anno — la soglia da cui parte la trattenuta professionale — la finestra aperta è l'occasione per regolarizzare la posizione. La cadenza ricorrente toglie l'urgenza della scadenza, ma non quella dell'analisi: la decisione tra i due regimi incide sul flusso di cassa incentivante residuo, sul capitale circolante e sulla valutazione dell'asset.

Lo stesso vale negli interventi di revamping: la restituzione delle quote già trattenute è subordinata alla corretta documentazione dello smaltimento dei moduli sostituiti e, nel revamping rilevante — oltre la metà dei moduli — la garanzia si rimodula sulla metà dei moduli originari. In sede di compravendita, la quota a garanzia è quindi una posta da modellare in due diligence, non una voce marginale, per i portafogli prossimi al secondo decennio di esercizio.

Sullo sfondo, il D.Lgs. 2/2026 ha consolidato la responsabilità del produttore per i moduli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 e aggiornato lo standard di marcatura, senza modificare la scelta tra i due regimi di garanzia per il parco incentivato.

Cosa significa per chi detiene un impianto incentivato

La finestra in corso non è un semplice adempimento da chiudere iscrivendosi al primo consorzio disponibile. È il momento per impostare una decisione che pesa per l'intero secondo decennio dell'impianto: quale regime di garanzia minimizza l'impatto sul flusso di cassa incentivante, quale controparte offre la solidità e il servizio adeguati, come trattare la quota a garanzia in un'eventuale operazione di compravendita. Sono valutazioni che conviene fare ora, sui numeri del singolo asset, prima che la scadenza diventi un vincolo.

Fonti D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, artt. 10, 24-bis e 40 (testo vigente al 3 giugno 2026); GSE — Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in Conto Energia (D.D. MASE n. 45 del 12 marzo 2025); D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2.
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