Delibera ARERA 540/2021
Nuovi adeguamenti per gli impianti di taglia superiore ad 1MW

Milano, 22 gennaio 2022

Delibera ARERA 540/2021/R/EEL
Nuovo adeguamento per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione

Il 30/11/2021 è stata pubblicata la delibera ARERA 540/2021/R/EEL che istituisce un nuovo obbligo di adeguamento tecnico ai proprietari di impianti di produzione di energia elettrica di taglia superiore a 1MW connessi in media tensione.

L’obbligo impatterà sia gli impianti esistenti, sia i nuovi impianti.

I produttori dovranno installare un nuovo apparato in campo e un adeguato sistema di comunicazione che permettano lo scambio dei dati con il DSO e il TSO secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T della Norma CEI 0-16.

Che cosa è previsto per i nuovi impianti

Secondo la delibera, che definisce i nuovi impianti quelli entrati in esercizio dopo la data del 1/11/2022, l’installazione dei dispositivi va effettuata entro la data di entrata in esercizio dell’impianto, inviando al DSO la comunicazione dell’avvenuta installazione entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA.

E’ importante sottolineare che, qualora questo non avvenisse, il DSO può sospendere l’attivazione della connessione ai sensi del TICA.

Che cosa è previsto per gli impianti esistenti

Secondo la delibera, che definisce impianti esistenti gli impianti entrati in esercizio fino alla data del 30/11/2022, i produttori dovranno adeguare gli stessi entro la data del 31/01/2024.

I contributi per l’installazione degli apparati

La delibera ha previsto un contributo, che sarà versato direttamente dal DSO al produttore, a copertura dei costi.

Il contributo ha un importo decrescente nel tempo in funzione della data di comunicazione dell’avvenuto adeguamento e un valore pari a:

Valore del contributo Data di invio della comunicazione
€ 10.000 Entro il 31 marzo 2023
€ 7.500 Tra il 1 aprile e il 30 giugno 2023
€ 5.000 Tra il 1 luglio e il 30 settembre 2023
€ 2.500 Tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024

All’avvenuta trasmissione il DSO avvierà le verifiche da remoto e mediante sopralluogo in sito al fine di confermare il corretto funzionamento degli apparati. Il DSO ha due mesi tempo per effettuare le verifiche e può comunicare al produttore la necessità di eseguire interventi correttivi.

Al termine degli eventuali interventi correttivi il DSO ha di un ulteriore mese per eseguire nuovamente le verifiche.

Qualora le verifiche abbiano esito positivo, entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell’adeguamento o entro un mese dalla eventuale attività correttiva, il DSO erogherà al produttore il contributo in tabella.

Tutti gli impianti che non supereranno le verifiche e che non inviino una comunicazione di avvenuto adeguamento verranno inseriti in un elenco di “produttori inadempienti” che verrà trasmesso a Terna.

I produttori che hanno effettuato l’adeguamento, ma che non abbiano ricevuto una comunicazione di esito positivo dal DSO perderanno il diritto al contributo.

Costo reale dell’adeguamento

L’ARERA nel corso delle consultazioni ha stimato il costo dell’adeguamento tra un minimo di €10.275 a un massimo di €16.105.

Il contributo è stato quindi calcolato tenendo in considerazione il valore più basso della forchetta.

Il costo reale per un produttore potrebbe variare anche a secondo dei vari aggiornamenti tecnologici che dovrà eseguire per far andare a buone fine l’adeguamento.

Il contributo coprirà quindi una quota tra il 40% e il 60% a seconda della data di comunicazione dell’avvenuto adeguamento e della soluzione scelta dal produttore.

Adeguamento del regolamento di esercizio

Al termine delle attività di competenza del produttore sarà necessario inviare al DSO il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, allegando una relazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, nella quale si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della norma CEI 0-16 in materia di osservabilità, come previsto agli allegati O e T della stessa.