Fiscalità delle Comunità Energetiche

Milano, 26 gennaio 2022

Fiscalità delle Comunità Energetiche – Interpello 37/2022 dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate rispondendo all’interpello di un operatore ha chiarito alcuni passaggi in merito al trattamento IVA e ai fini delle imposte dirette, per i vari tipi di soggetti con la Risposta 37/2022 del 20 gennaio 2022.

Sull’argomento occorre tenere conto delle diverse transazioni economiche, vista la molteplicità di configurazioni che sono possibili e delle transazioni che regolano le partite economiche tra i vari attori.

L’Agenzia delle Entrate dettaglia sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette, il trattamento di:

  • “Tariffa Premio Incentivante”
    La tariffa è quella individuata dal decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e corrisponde a 110 €/MWh, e viene corrisposta per l’energia che viene immessa dai produttori che fanno parte della Comunità Energetica che viene consumata in modalità istantanea dagli utenti consumatori;
  • “Ristoro di componenti tariffarie”
    È la componente che viene restituita per le “perdite di rete evitate” e vale, per il 2020, circa 9,20 €/MWh;
  • “Corrispettivo”
    È il valore dell’energia prodotta dai produttori e dai relativi impianti connessi alla rete o in configurazione SEU e che può essere valorizzata mediante la cessione tramite Ritiro Dedicato o altre modalità di cessione in autoconsumo diretto o vendita a trader.

Applicazione dell’IVA

Tariffa premio incentivante

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in nessun caso la tariffa premio incentivante sarà inclusa nel campo di applicazione dell’IVA.

Ristoro di componenti tariffarie

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in nessun caso la le somme erogate a ristori di componenti tariffarie siano inclusi nel campo di applicazione dell’IVA.

Corrispettivo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora la Comunità Energetica sia costituita come un ente non commerciale e gli impianti siano di taglia non superiore ai 200 kW l’attività di vendita di energia non configura lo svolgimento in via abituale di attività commerciale, e sia quindi esclusa dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo.
In caso il Referente della Comunità Energetica sia un ente commerciale si ravvisa l’applicabilità dell’IVA alle somme legate alle cessioni di energia, alle quali verrà applicato il regime di reverse charge.

Trattamento fiscale – Imposte dirette

Tariffa premio incentivante

Nel solo caso in cui la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale la tariffa premio incentivante non è una componente reddituale ai fini IRES.

Ristoro di componenti tariffarie

In analogia con quanto previsto per la tariffa premio incentivante il corrispettivo riconosciuto per il ristoro delle componenti tariffarie non è una componente reddituale ai fini IRES nel solo caso in cui la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale.

Corrispettivo

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” anche nel caso in cui le Comunità energetiche siano costituite in forma di Enti non commerciali.

La posizione, che rispondendo ad un quesito specifico, non chiarisce tutti i casi che possono presentarsi, fa spesso riferimento al limite dei 200 kW complessivi come il limite oltre il quale in ogni caso si configura una attività commerciale. Come noto questo limite è stato elevato con il recepimento della Direttiva RED II e quindi anche le posizioni potrebbero essere riviste dopo l'attuazione della Direttiva

Per ulteriori dettagli:

Interpello Agenzia delle Entrate n° 22 / 2022 del 20 gennaio 2022

FAQ Comunità Energetiche