Decreto Sostegni Ter
Il provvedimento che limita il prezzo di vendita dell'energia alle rinnovabili

Milano, 28 gennaio 2022

Decreto Sostegni Ter - In Gazzetta ufficiale il provvedimento he limita il prezzo di vendita dell'energia alle rinnovabili

Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento Decreto Sostegni Ter, che tra le altre cose introduce, al fine di finanziare i provvedimenti relativi alla riduzione del costo dell’energia elettrica un meccanismo di limitazione dei ricavi per la vendita di energia elettrica.

Il provvedimento introduce delle sostanziali novità ed introducendo, per la durata dello stesso, diverse modalità con cui i produttori di energia da fonti rinnovabile valorizzeranno l’energia immessa in rete il cui valore sarà limitato dalla media storica dei prezzi zonali rivalutata mediante l’applicazione di coefficienti relativi alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

Di seguito si esaminano nel dettaglio quali sono i passaggi che maggiormente impattano i produttori di energia da fonti rinnovabili con le risposte alle domande più frequenti (FAQ):

No è temporaneo, il provvedimento si applica dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022

  1. Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW che beneficiano del Conto Energia con incentivo non dipendete dai prezzi di mercato;
  2. Gli impianti eolici, idroelettrici, geotermoelettrici di potenza superiore a 20 kW che non accedono a meccanismi di incentivazione;

Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. calcola la differenza tra due valori:

  • Parametro a - Un prezzo di riferimento, pari alla media dei prezzi zonali storici dell’impianto e rivalutati mediante parametri ISTAT;
  • Parametro b - Il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica

Se (a – b) è positivo il GSE eroga l’importo corrispondente;

Se (a – b) è negativo il GSE conguaglia, o provvede a richiedere l’importo al produttore;

Il periodo di riferimento dipende dalla data di entrata in esercizio dell’impianto:

  • Se l’impianto è entrato in esercizio prima del 31 dicembre 2009 verrà preso come riferimento la media dei prezzi zonali dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020;
  • Se l’impianto è entrato in esercizio successivamente al 1° gennaio 2010 verrà preso come riferimento la media dei prezzi zonali dalla data di entrata in esercizio fino al 31 dicembre 2020;

Entro 30 giorni l’ARERA dovrà disciplinare le modalità di regolazione del provvedimento e come i proventi del provvedimento devono essere versati nel fondo istituito presso la cassa Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Si il provvedimento si applica in entrambi i casi.

Il provvedimento non si applica nel caso in cui il produttore di energia abbia sottoscritto un contratto a prezzo fisso prima del 27 gennaio 2022 a condizione che il prezzo non sia superiore del 10% al valore di riferimento calcolato dal GSE come media dei prezzi zonali storici dell’impianto.


Gazzetta Ufficiale - Decreto Sostegni Ter - Decreto Legge n° 4 del 22/01/2022